Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all'estero dovrà tener conto delle indicazioni Ministeriali operative sui flussi d’ingresso nel triennio 2026 – 2028 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI 2 OTTOBRE 2025.
Per l’anno 2026 sono stati autorizzati: 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale; 650 ingressi per lavoro autonomo; 88.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.
Dal dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025 sarà possibile pre-compilare la domande di nulla osta sul Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno. Lo stesso Portale andrà utilizzato per l’invio delle domande a partire dai click day previsti, a seconda della tipologia di lavoratori.
In particolare:
- dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo (modello C-stag agricolo);
- dalle ore 9.00 del 9 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore turistico (modello C-stag turistico);
- dalle ore 9.00 del 16 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020);
- dalle ore 9.00 del 18 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell’assistenza familiare (modello A-bis).
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote ome indicato nella circolare ministeriale del 16/10/2025, che i datori che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all'estero devono prima verificare presso il Centro per l'impiego competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta (giorni calcolati da calendario).
In allegato si riporta:
- il modulo per la domanda al Centro per l’Impiego e il modulo per autocertificare il mancato riscontro da parte del CPI, l’inidoneità del lavoratore inviato dal CPI o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.
N.B. -> Tutto dovrà essere inviato, tramite PEC, all'indirizzo servizio4@pec.arpalumbria.it, allegando copia scansionata del documento di identità in corso di validità del datore di lavoro che sottoscrive la richiesta stessa. (ed eventualmente anche copia del permesso di soggiorno in caso di cittadinanza non comunitaria).
Si ricorda, inoltre, che qualora il centro per l’impiego comunica lavoratori disponibili, nel caso “in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 2 ottobre 2025), ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione" (allegato n. 4 alla circolare 16/10/2025 e che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nullaosta).
Ai sensi del D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028.
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Data ultimo aggiornamento: 28 Ottobre 2025 - 17:26