Regole e modulistica per invio domande di CIGD

 

MODULISTICA

 

 

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIGD

30.11.2020  DATA ULTIMA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LE IMPRESE CHE HANNO AVUTO UN DINIEGO INPS
Il 30 novembre 2020 è la data utlima per la presentazione delle domande di CIGD ai sensi dell'art.22 del DL 18/2020, così come stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 1351 del 18.10.2020. La chiusura del portale SARe, per questa tipologia di istanze, è prevista per le ore 23.59

 

PROROGA  AL 30 NOVEMBRE 2020 DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LE IMPRESE CHE HANNO AVUTO UN DINIEGO INPS

Le domande di CIGD si presentano ad ARPAL Umbria fino al 30 settembre 2020, successivamente all'INPS
 

NUOVI TERMINI E INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDA DI CIGD E ACCESSO ALLA ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE  IN DEROGA PER I LAVORATORI A DOMICILIO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Con Determinazione Dirigenziale n. 859 del 20.07.2020 ARPAL Umbria ha provveduto ad adeguare i termini previsti per la presentazione della Domanda di CIGD e i relativi termini dei periodi da richiedere, ai sensi del DL n. 18/2020 e delle Modifiche introdotte dal DL n. 34 del 19.05.2020 e dal DL n. 52 del 16.06.2020. Modello di dichiarazione presentazione CIGD causa errore precedente istanza
 - Nuove indicazioni e modulistica

- Modifiche ai termini di presentazione o ripresentazione delle domande di CIGD ai sensi art. 22 DL 18/2020 introdotte dall’art.1 c.2 del DL 52/2020

  1. Le domande di CIGD devono essere presentate, a pena  di  decadenza,  entro  la  fine  del  mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa. In   sede   di   prima applicazione, i termini di cui sopra  sono  spostati  al trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore del DL 52/2020. (Entrata in vigore 16 Giugno 2020)
  2. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'  lavorativa  che  hanno  avuto  inizio   nel   periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio  2020.
  3. I  datori  di  lavoro   che   abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da  quelli  a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che  ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare  la  domanda  nelle modalita'  corrette   entro   trenta   giorni   dalla   comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento
     

- Termine presentazioni modelli SR41 ai sensi dell’art.1 c.3 del DL 52/2020
Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui sopra sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del DL 52/2020. (Entrata in vigore 16 Giugno 2020), se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

- 19.06.2020 SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Le autorizzazioni di CIG in deroga ai sensi dell’art 22 del DL 18/2020, sono temporaneamente sospese, in attesa dello stanziamento di nuovi fondi da parte del Ministero.

- ADEGUAMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CIGD AL D.L. N. 31 DEL 19.05.2020
Con Determinazione Dirigenziale n. 596  del  29.05.2020 si è provveduto all'adeguamento dei termini previsto dalla DGR 212/2020 per la presentazione delle domande e per i periodi da richiedere::

  • i periodi di 9 settimane devono avere inizio non prima del 23.02.2020 e terminare entro il 31.08.2020 (il termine previsto da DGR 212/2020 era al 30.06.2020)
  • il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30.09.2020 (il termine previsto da  DGR 212/2020 era il 30.06.2020)
  • la CIGD può essere richiesta per dipendenti già in forza al 25.03.2020 (precedentemente con D.L. 18/2020  la data era al 23 febbraio, poi con D.L. 23/200 al 17 marzo,  con D.L. 34/2020 è stato posticipato al 25 marzo).

MONITORAGGIO DELLE GIORNATE IN CUI E' STATA UTILIZZATA LA CIGD TRAMITE IL SISTEMA CO
Con Determinazione Dirigenziale n. 557  del  22.05.2020  è stato stabilito che i datori di lavoro a cui sono state autorizzate le domande di CIGD sono esonerate dalla presentazione della rendicontazione ad ARPAL delle giornate e delle ore fruite,  a seguito  di quanto stabilito dal Decreto "Rilancio" n. 34/ 2020 che prevede il passaggio della competenza dalle Regioni a INPS per l'autorizzazione di periodi  successivi alle prime 9 settimane.

- CHIARIMENTI PER DOMANDA ESTENSIONE CIGD
Si ricorda che la possibilità di estensione delle ore riguarda unicamente periodi richiesti e già autorizzati per i quali, in fase di invio del modello SR41 ad INPS, si rileva un monte ore autorizzato per l’unità locale insufficiente. Con tali domande si dà pertanto alle imprese la possibilità di ampliare il numero di ore relativo a quel periodo e a quei lavoratori contenuti nella domanda già autorizzata ed è per questo che si richiede obbligatoriamente l’indicazione del codice domanda Sare e deve essere indicato solo il numero di ore aggiuntive rispetto a quanto già autorizzato.
Non verranno autorizzate domande che prevedono lavoratori diversi e periodi diversi rispetto a quelli previsti nella domanda già autorizzata e per la quale si richiede l’estensione oraria. La richiesta di nuovi periodi a completamento delle 9 settimane deve seguire la normale procedura e il campo “Codice domanda da estendere” va lasciato vuoto.

DOMANDA DI ESTENSIONE ORE CIGD -  Dal 15 maggio è possibile procedere all'inoltro tramite CO
Con Determinazione Dirigenziale n. 542 del 15.05.2020 è stato disposto che dalle ore 18 del 15 maggio  è possibile richiedere l'estensione delle ore di CIGD per le imprese che ne avessero la necessità.
Per la richiesta sarà necessario comunicare il n. di ore da incrementare, indicando nelle CO i riferimenti della domanda già autorizzata da estendere. Le domande inviate prima della data che sarà comunicata, saranno rigettate in quanto non conformi alla procedura.

AZIENDE AGRICOLE PRIVE DI MATRICOLA INPS - PRESENTAZIONE DEL MODELLO SR41 ALL'INPS CON CODICE TEMPORANEO
Le sole aziende agricole prive della matricola INPS, in fase di compilazione del modello SR41 da inviare all'INPS per la richiesta pagamento pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali, devono inserire nel modello SR41 il codice indicato nel provvedimento di autorizzazione pubblicato da ARPAL (elenco alfabetico generale xls). Le aziende agricole prive di matricola INPS sono state autorizzate con la D.D. 506 del 06.05.2020.

ACCORDO SINDACALE NON DOVUTO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO CHIUSO A CAUSA DEI PROVVEDIMENTI COVID
A seguito dell’entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DL 18/2020, per le domande presentate dal 29.04.2020 l’accordo non è più dovuto per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID - Determinazione Dirigenzialen. 489 del 05.05.2020 .Nel Sistema Sare al posto dell'accordo sindacale è necessario allegare una dichiarazione dell'obbligo di chiusura a seguito dei DPCM.

-  IMPRESE CON PIU' MATRICOLE INPS
Le imprese in possesso di più matricole INPS devono presentare una singola domanda di CIGD per ciascuna matricola.

- INTEGRAZIONE - RETTIFICA - ANNULLAMENTO  DELLE DOMANDE CONSENTITO SOLO TRAMITE le CO
Si ricorda che è inutile mandare mail o PEC ad integrazione di domande o riportanti indicazioni su quale domanda considerare. Non verranno prese in considerazione e non verrà fornita alcuna risposta. 

Solo per le domande del 1 e 2 aprile sono ammessi invii di istanze e documenti ad integrazione della domanda.
 

- AGGIORNAMENTO REGOLE E DOCUMENTI PER L'ACCESSO ALLA CIGD
Con Determinazione Dirigenziale n. 390 del 17.04.2020 sono state approvate nuove disposizioni per l'accesso alla CIGD:

  • Approvazione della Guida per l'accesso alla Cassa integrazione in Deroga - versione consolidata
  • Nuovo Modello di Verbale di Accordo sindacale e di esame congiunto per le imprese con più di 5 dipendenti
  • Tra le regole è stata introdotta la possibilità di annullare nel sistema SARe una domanda di CIGD e sostituirla con una nuova entro 5 giorno dall'invio.
  • Soluzione in sede di autorizzazione delle domande della frequente problematica delle ore richieste: rettifica delle ore richieste laddove pari o inferiori all’orario settimanale del lavoratore (ore richieste x n. settimane); chi ha provveduto a presentare una seconda domanda in sostituzione della prima, viene autorizzata la seconda in luogo e secondo l’ordine della prima.
    Vista le numerose domande pervenute che presentano una interpretazione del totale ore CIGD come una settimana in luogo dell'intero periodo, non è necessario cambiare la domanda in caso di errata imputazione delle ore nel campo "totale ore GIGD" poichè Arpal procederà d'ufficio alla rettifica. Per le imprese che hanno provveduto all'invio di una seconda istanza per la rettifica di questo dato, si provvederà all'autorizzazione della seconda domanda mantenendo l'ordine della data del primo invio.
  • Modalità operative per i datori di lavoro che hanno assunti tra il 24.02 e il 17.03, hanno già presentato una domanda prima del 09.04 e vogliono presentarla per detti lavoratori
    Per le domande di lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 è necessario produrre una nuova domanda, perfettamente coincidente con la precedente (stessa data di inizio e fine) in cui devono essere inseriti solo i nuovi lavoratori
     

- AGGIORNAMENTI PER PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE DI CIGD DAL 16 APRILE
Le AZIENDE AGRICOLE PRIVE DI MATRICOLA INPS: che in fase di compilazione della domanda di CIGD hanno inserito nel campo "MATRICOLA INPS"  la matricola convenzionale 1111111144, dopo l'invio della domanda tramite il sisitema SARe, ai fini dell'autorizzazione (così come previsto dalla PEC INPS. Prot. 1991 del 03/04/2020 - CiG in Deroga con causale Covid-19 per le aziende agricole) devono compilare il “Modello per richiesta matricola azienda agricola" .

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CIGD dal giorno 9 APRILE
A seguito del D.L. n. 23 del 08 aprile 2020 e della Determinazione  Dirigenziale n. 376 del 09.04.2020, si informa che a far data da 09.04.2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge) per le domande di Cassa Integrazione in Deroga è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo (art 41 comma 3 D.L. 23/2020). Pertanto nelle domande di CIGD presentate dal 9 aprile non è necessario apporre il bollo.

INVII DOMANDE DI CIGD INCOMPLETI O DA RETTIFICARE
Si ricorda che le domande inviate con  l'istanza di CIGD  inserita (file allegato) con informazioni parziali (es assenza documento di identità / delega ecc.) non possono essere integrate. L'istanza dopo essere stata inserita con la funzione upload non può essere sostituita. E' necessario presentare una nuova domanda tramite il sistema SARE.
Qualora i dati inseriti in fase di compilazione delle informazioni nel SARe non siano corretti, con particolare riferimento al numero totale di ore CIGD per ciascun lavoratore (se non corrispondenti alle modalità di calcolo specificate nella GUIDA e Ulteriori chiarimenti Appendice 1) non è possibile procedere alla rettifica della stessa. E' necessario inviare una nuova domanda  tramite il sistema CO.

     

    Data ultimo aggiornamento: 29 Giugno 2023 - 12:20

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