- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 definisce il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma delll'art.54 del D.L. 30 marzo 2001, n.165"
- Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAL Umbria
Il Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAL Umbria è stato approvato con Determinazione Direttoriale n. 1476 del 27.09.2023.
- Segnalazione di illeciti (whistleblowing)
ARPAL Umbria, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 1022 del 28 maggio 2024, ha approvato la nuova Procedura per la segnalazione di illeciti e tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali, in attuazione del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24
I soggetti legittimati a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che beneficiano delle tutele di cui al D.lgs. n. 24 del 10.03.2023 sono:
- i dipendenti di ARPAL Umbria;
- i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico che prestano la propria attività presso l’Agenzia;
- i volontari e i tirocinanti, anche a titolo gratuito;
- i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- i dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e dei concessionari di pubblico servizio, nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti che interessino l’Agenzia.
La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o in forma orale, esclusivamente tramite l’apposita piattaforma raggiungibile al link https://arpalumbria.
- Divieto di pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.lgs. n. 165/2001
ARPAL Umbria, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 2467 del 19 dicembre 2025, ha approvato la "Circolare informativa in tema di divieto di pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.lgs. n. 165/2001".
I soggetti a cui si applica il divieto di pantouflage nelle pubbliche amministrazioni sono:
- i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- i collaboratori e consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di incarico o contratto di lavoro autonomo;
- i titolari sia degli incarichi amministrativi di vertice o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni che degli incarichi dirigenziali interni ed esterni.
L'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. periodo di raffreddamento), attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione da parte dell’ex dipendente pubblico dei relativi compensi eventualmente percepiti e accertati.
Data ultimo aggiornamento: 28 Gennaio 2026 - 08:26